Il fondo patrimoniale della famiglia
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Disciplinato dagli artt. 167 e ss. del codice civile, il fondo patrimoniale è un istituto che permette ai coniugi o ad un terzo di destinare un complesso di beni per far fronte ai bisogni della famiglia avendo riguardo all’indirizzo della vita familiare, alle condizioni economiche e al ceto sociale a cui i coniugi appartengono.
Il fondo patrimoniale si è rivelato, sin dai tempi della sua istituzione, un ottimo strumento per famiglie e imprenditori per salvaguardare i beni (in particolare gli immobili come la casa, i terreni, ecc.) dalla possibilità di debiti futuri e incerti.
La creazione avviene con un atto notarile – il cui costo in genere è assolutamente contenuto – con il quale si costituisce un vincolo giuridico (una sorta di campana di vetro) su alcuni beni, che vengono così individuati per far fronte ai bisogni della famiglia e che, perciò, non possono più essere ipotecati, pignorati e venduti dai creditori futuri.
Per legge, infatti, i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata, per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (v. dopo). Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche i debiti del consumatore, come un finanziamento, ecc.
Il fondo patrimoniale può esser creato sia in regime patrimoniale della comunione legale dei beni che in regime di separazione dei beni che i coniugi hanno scelto per regolare i loro rapporti.
Questo costituisce un “patrimonio separato” ovvero un “patrimonio di destinazione” finalizzato a garantire le obbligazioni contratte per la soddisfazione dei bisogni familiari. I coniugi sono obbligati a utilizzare i beni di cui è composto il fondo unicamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa.
La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire ad opera di uno o di entrambi i coniugi oppure da parte di un terzo: per legge l’atto di costituzione del fondo deve essere redatto per atto pubblico, davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni (salvo il caso di costituzione mediante testamento).
Il fondo patrimoniale non tutela da tutti i debiti, ma solo da quelli sorti dopo la costituzione del fondo stesso; nel caso in cui i creditori anteriori si ritenessero lesi nelle proprie ragioni dall’istituzione del fondo medesimo, potrebbero esperire un’azione (detta revocatoria) per far dichiarare inefficace, nei loro confronti, il fondo stesso. Senonché questa azione deve essere necessariamente intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo: in caso contrario, il fondo diventa definitivo e, quindi, tutelerà anche dai creditori anteriori.
L’effetto principale del fondo è il seguente: tutti i creditori sorti successivamente alla annotazione del fondo a margine dell’atto di matrimonio non potranno più aggredire i beni in esso inseriti. In altre parole, essi non potranno iscrivere ipoteche o avviare pignoramenti.
Tuttavia vi è un caso in cui i beni inseriti nel fondo possono essere aggrediti dai creditori successivi alla sua annotazione è quando ricorrano contemporaneamente le due seguenti condizioni:
1) che l’obbligazione per la quale i creditori agiscono sia stata contratta dal debitore per i bisogni della famiglia
2) che di ciò il creditore medesimo ne fosse stato a conoscenza.
Il termine “bisogni della famiglia” identifica quelle spese connesse con le esigenze di vita del nucleo familiare, valutabili in base alla fascia di reddito in cui la famiglia si colloca.
Un esempio tipico sono le spese condominiali relative alla casa coniugale: esse servono proprio al bisogno primario della famiglia (il tetto) e, pertanto, essendo di ciò il creditore a conoscenza, il condominio può pignorare la casa del debitore anche se inserita nel fondo patrimoniale.
Viceversa , le spese che non sono volte al mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, ma che sono di natura voluttuaria (per esempio, l’acquisto di una macchina di lusso) o derivanti da interessi speculativi (per esempio, i creditori dell’azienda di uno dei due coniugi) non possono considerarsi rivolte a “bisogni della famiglia”. Con la conseguenza che i relativi creditori non potranno aggredire il fondo patrimoniale.
Il notaio che redige l’atto di costituzione del fondo, invierà una copia dello stesso al Comune presso cui è registrato l’atto di matrimonio, in modo tale che gli ufficiali di stato civile possano provvedere all’annotazione. Il Comune invierà, di conseguenza, al notaio comunicazione dell’avvenuto compimento dell’annotazione. In ogni caso, per verificare che l’annotazione sia stata eseguita, sarà sufficiente chiedere in Comune l’estratto dell’atto di matrimonio.
In caso di fallimento di uno dei coniugi, il fondo patrimoniale può essere sottoposto a revocatoria fallimentare, se costituito nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento .
Il fondo patrimoniale può essere costituito solo su beni immobili (case, terreni), beni mobili registrati (auto, moto, imbarcazioni, aerei, ecc.) e titoli di credito (ad esempio, azioni di S.p.A.). Sono ammessi anche i brevetti per invenzioni industriali.
I frutti prodotti da tali beni possono essere impiegati solo per far fronte ai bisogni della famiglia (salvo che tale autorizzazione sia indicata come non necessaria nell’atto di costituzione).
Il fondo può esser modificato in qualsiasi momento durante il matrimonio,
I coniugi possono adottare degli accordi modificativi del fondo patrimoniale, perché, per esempio, nel frattempo sono mutate le esigenze familiari o il regime patrimoniale tra i coniugi stessi.
È però necessario che le eventuali modifiche del fondo vengano annotate a margine dell’atto di matrimonio altrimenti esse non hanno effetto nei confronti di terzi.
Per l’amministrazione del fondo ciascuno dei coniugi, singolarmente, può porre in essere atti di ordinaria amministrazione sui beni (come atti di conservazione, di riscossione e disposizione delle rendite per soddisfare i bisogni della famiglia). Gli atti di straordinaria amministrazione, invece, (si pensi alla vendita, alla costituzione di ipoteca, pegno o di qualsiasi altro vincolo), necessitano del consenso di entrambi i coniugi, salvo espressa autorizzazione del giudice.
La gestione dei frutti spetta a ciascun coniuge, anche autonomamente, in quanto si tratta di atto di ordinaria amministrazione (cioè non richiedente il consenso di entrambi i coniugi). Se però uno dei due abusa dei frutti non destinandoli alle effettive esigenze della famiglia, l’altro può agire per ottenere il rimborso.
I beni rientranti nel fondo patrimoniale sono soggetti alla stessa disciplina prevista dalla legge in caso di comunione legale di beni. Di conseguenza anche se la proprietà dei beni è di un solo coniuge, entrambi hanno poteri di amministrazione del fondo.
La libertà dei coniugi di amministrare con autonomia e discrezionalità i beni del fondo è ridotta in presenza di figli minori
Per il compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione (alienazione dei beni del fondo o apposizione di ipoteca, pegno o qualunque altro vincolo) nel caso di figli minori,è necessario, oltre all’accordo dei coniugi, l’autorizzazione del giudice. Quest’ultimo autorizza l’atto di disposizione del bene del fondo solo se esso è necessario o ha comunque un’utilità evidente rispetto ai bisogni della famiglia.
Se nonostante la presenza di figli minori, i coniugi alienano o vincolano i beni del fondo senza preventiva autorizzazione giudiziale, gli atti dispositivi sono nulli.
Tuttavia i coniugi, all’atto di costituzione del fondo possono prevedere che l’autorizzazione del giudice, in caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione (vendita), non sia obbligatoria.
Il fondo patrimoniale della famiglia. Ecco cosa ne fa parte e quali sono i beni che ne sono esclusi.